Regio decreto 443/1927
Art. 601
--------------- (1) Per la scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali, V. Capo precedente. Art. 601. Le Scuole militari sono amministrate dai rispettivi comandanti in 2°, meno la Scuola di guerra che e' amministrata dal colonnello addetto e la Scuola di sanita' militare , che e' amministrata dal direttore. Nelle scuole di reclutamento allievi ufficiali di complemento, l'amministrazione e' affidata all'ufficiale che segue immediatamente il comandante.
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