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Regio decreto 443/1927

Art. 574 — Quando i militari, per congedamento o per altro motivo, debbono restituire il proprio cavallo, la commissione…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/574parte di Regio decreto 443/1927
Art. 574. Quando i militari, per congedamento o per altro motivo, debbono restituire il proprio cavallo, la commissione di cui all'art. 560 visita il cavallo restituito, per accertarsi delle sue reali condizioni e farne l'estimo. Se il prezzo attribuitogli e' superiore a quello che, tenuto conto dei deprezzamenti annuali, il cavallo dovrebbe avere, i due terzi dell'utile conseguito sono pagati al militare interessato in premio delle speciali cure avute pel cavallo. Se, per contro, il prezzo e' inferiore, la commissione appura le cause che hanno o possono aver influito sul maggiore deperimento del cavallo, e, qualora riconosca che non siano da attribuirsi a eventi straordinari del servizio o ad altre circostanze che esonerino completamente il militare da ogni responsabilita', provvede affinche' il danno sia, in tutto od in parte, addebitato al militare medesimo versandone l'importo in tesoreria a favore dell'Erario con le norme stabilite pei reggimenti.

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