Regio decreto 443/1927
Art. 573 — Della distribuzione e restituzione di ogni cavallo e del suo valore, come pure di tutti i fatti (malattie, pa…
Art. 573. Della distribuzione e restituzione di ogni cavallo e del suo valore, come pure di tutti i fatti (malattie, partecipazione alle grandi manovre ed altri servizi eccezionalmente gravosi, disgrazie accidentali, ecc.) che possono accelerarne il deperimento ed anche causarne la morte o la riforma, si tiene conto sui libretti personali dei militari interessati.
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