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Regio decreto 443/1927

Art. 566 — I comandanti di stazione devono vigilare affinche' i cavalli sieno sempre regolarmente tenuti dai militari ch…

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Art. 566. I comandanti di stazione devono vigilare affinche' i cavalli sieno sempre regolarmente tenuti dai militari che li hanno in consegna. Nelle visite alle dipendenti stazioni, i comandanti di tenenza o di sezione devono sempre assicurarsi che i cavalli sieno bene tenuti.

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