Regio decreto 443/1927
Art. 565 — Il militare dell'arma a cavallo ha l'obbligo di curare che il cavallo assegnatogli sia sempre regolarmente al…
Art. 565. Il militare dell'arma a cavallo ha l'obbligo di curare che il cavallo assegnatogli sia sempre regolarmente alimentato e governato, ed ha altresi' l'obbligo di avvertire subito il comandante della stazione appena si avvede che e' necessaria l'opera del maniscalco o del veterinario. Egli e' responsabile di qualunque danno che per propria negligenza, imprudenza o colpa, possa derivare al cavallo, come pure del deprezzamento del valore che non sia attribuibile a deperimento naturale od a causa di forza maggiore.
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