Regio decreto 443/1927
Art. 530 — Il vitto e' presso ogni stazione apprestato in comune per i sottufficiali e carabinieri, sotto la direzione e…
Art. 530. Il vitto e' presso ogni stazione apprestato in comune per i sottufficiali e carabinieri, sotto la direzione e sorveglianza del comandante della stazione, il quale vi provvede col fondo permanente.
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