Regio decreto 443/1927
Art. 529 — Dal fondo permanente di cui all'articolo precedente possono pure essere prelevate dai comandanti di stazione …
Art. 529. Dal fondo permanente di cui all'articolo precedente possono pure essere prelevate dai comandanti di stazione le somme che eventualmente occorresse fornire ai carabinieri per assegni di viaggio nei casi di cambiamento di sede o per altre spese urgenti. La somma da fornirsi non puo' oltrepassare, in ogni caso, l'importo delle indennita' spettanti per il servizio pel quale e' data, o l'importo degli assegni dovuti ai militari fino al giorno della concessione.
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