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Regio decreto 443/1927

Art. 502 — Al principio di ogni esercizio finanziario e' fatto ad ogni legione territoriale, a carico del fondo per le s…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/502parte di Regio decreto 443/1927
Art. 502. Al principio di ogni esercizio finanziario e' fatto ad ogni legione territoriale, a carico del fondo per le spese generali stanziato nel capitolo dei carabinieri Reali, un assegno per le spese d'ufficio ed un assegno per le spese riservate, con le stesse norme stabilite pei reggimenti. Nell'assegno d'ufficio delle legioni sono pure comprese le spese d'ufficio per le dipendenti divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni, nonche' per i battaglioni, gli squadroni ed i nuclei. Ai detti comandi le somme relative vengono distribuite secondo le norme date dal comando legionale, entro i limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero.

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