Regio decreto 443/1927
Art. 501 — I riparti di carabinieri Reali, che eventualmente si costituiscono per le grandi manovre o in altri simili ci…
Art. 501. I riparti di carabinieri Reali, che eventualmente si costituiscono per le grandi manovre o in altri simili circostanze, si amministrano con le norme indicate nel successivo Capo XI. Per le legioni allievi si osservano pure le disposizioni di cui al Capo XII.
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