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Regio decreto 443/1927

Art. 494 — Nelle legioni territoriali la forza sotto le armi e' ripartita come segue: a) lo stato maggiore tiene in forz…

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Art. 494. Nelle legioni territoriali la forza sotto le armi e' ripartita come segue: a) lo stato maggiore tiene in forza gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa addetti al comando ed agli uffici legionali; gli uomini di truppa incorporati nella legione, fino a che sieno mandati alle stazioni; quelli inviati in licenza in seguito a rassegna; e gli uomini da inviarsi in congedo; b) le compagnie tengono in forza tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa assegnati al proprio comando ed ai dipendenti comandi di tenenza, sezione e stazione. I comandanti di divisione sono tenuti in forza dalla compagnia avente sede nel capoluogo di divisione e, in mancanza di questa, dalla compagnia stato maggiore della legione.

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