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Regio decreto 443/1927

Art. 493 — Quando il direttore dei conti debba assumere, a norma dell'articolo precedente, la carica di capo dell'uffici…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/493parte di Regio decreto 443/1927
Art. 493. Quando il direttore dei conti debba assumere, a norma dell'articolo precedente, la carica di capo dell'ufficio d'amministrazione per l'assenza del titolare, le funzioni di direttore dei conti sono, dal comandante della legione, affidate ad altro ufficiale, salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13. In caso di assenza del direttore dei conti, esso e' sostituito dall'ufficiale d'amministrazione della legione che lo segue in grado od in anzianita', salvo sempre le incompatibilita' di cui all'art. 13.

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