Regio decreto 443/1927
Art. 489 — Il rendiconto trimestrale di cui all'art
Art. 489. Il rendiconto trimestrale di cui all'art. 487 e' trasmesso al Ministero non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce, allegandovi i documenti giustificativi, un prospetto indicante i totali delle singole colonne del giornale di cassa, la situazione di tutti i conti e la dimostrazione dei saldi a debito od a credito di ciascun capitolo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.