Regio decreto 443/1927
Art. 488 — Le risultanze in debito o in credito alla fine di ogni esercizio sono accentrate presso un solo ufficio di co…
Art. 488. Le risultanze in debito o in credito alla fine di ogni esercizio sono accentrate presso un solo ufficio di contabilita' e di revisione, designato dal Ministero della guerra, che provvede a rimborsare agli altri uffici le somme risultanti a loro credito, ed a riscuotere dai medesimi quelle risultanti a loro debito. Per i capitoli di bilancio, pei quali la risultanza complessiva e' a credito, viene emesso un mandato di saldo sui residui dei capitoli stessi; pei capitoli pei quali tale risultanza e' a debito, si procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme, a carico della contabilita' speciale dell'ufficio di contabilita' e revisione presso cui le rimanenze furono accentrate.
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