Regio decreto 443/1927
Art. 473 — Gli uffici di contabilita' e di revisione domandano al Ministero della guerra le aperture di credito sui vari…
Art. 473. Gli uffici di contabilita' e di revisione domandano al Ministero della guerra le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio pei fondi occorrenti ai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione (legioni carabinieri Reali, per l'ufficio presso il Comando generale dell'arma). L'importo delle aperture di credito e' versato nella contabilita' speciale della rispettiva sezione di tesoreria.
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