Regio decreto 443/1927
Art. 472 — Tra gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata e le competenti sezioni di tesoreria, sono ap…
Art. 472. Tra gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata e le competenti sezioni di tesoreria, sono aperte le contabilita' speciali di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 511.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.