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Regio decreto 443/1927

Art. 472 — Tra gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata e le competenti sezioni di tesoreria, sono ap…

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Art. 472. Tra gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata e le competenti sezioni di tesoreria, sono aperte le contabilita' speciali di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

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