Regio decreto 443/1927
Art. 436 — Allorche' il comandante delle truppe in marcia rimanga occasionalmente sprovvisto dei fondi necessari pel pag…
Art. 436. Allorche' il comandante delle truppe in marcia rimanga occasionalmente sprovvisto dei fondi necessari pel pagamento delle somministrazioni, richiede le somministrazioni stesse al comune rilasciando appositi buoni e ne informa, senza indugio, il comandante del corpo o del riparto da cui dipende affinche' sia provveduto al pagamento, contro il ritiro dei buoni. In modo analogo si procede nel caso di mancanza di fondi per pagare i compensi dovuti ai comuni.
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