Regio decreto 443/1927
Art. 435 — Qualora non sia possibile effettuare i prelevamenti nel modo di cui all'articolo precedente, i corpi provvedo…
Art. 435. Qualora non sia possibile effettuare i prelevamenti nel modo di cui all'articolo precedente, i corpi provvedono direttamente rivolgendosi, se del caso, ai comuni.
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