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Regio decreto 443/1927

Art. 40 — L'ufficio di amministrazione dei reggimenti e' diretto da un ufficiale, possibilmente superiore, del reggimen…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/40parte di Regio decreto 443/1927
Art. 40. L'ufficio di amministrazione dei reggimenti e' diretto da un ufficiale, possibilmente superiore, del reggimento nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del corpo. Sono, in ogni caso, esclusi gli ufficiali provenienti dal servizio di stato maggiore, in rotazione alle truppe. Quando il capo dell'ufficio d'amministrazione debba assentarsi per un periodo di tempo che si prevede non superiore a trenta giorni, le sue funzioni vengono assunte dal gestore, il quale cumula le due cariche. Se l'assenza e' prevista superiore a trenta giorni, o venga, in fatto, a risultare tale, la carica di capo dell'ufficio d'amministrazione viene affidata ad atro ufficiale designato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del reggimento. Nello stesso modo indicato ai due commi precedenti si procede quando il capo dell'ufficio d'amministrazione debba, per ragioni di grado o di anzianita', assumere la carica di gestore.

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