Regio decreto 443/1927
Art. 39 — I reggimenti, tanto se riuniti al deposito, quanto se disgiunti dal medesimo, sono amministrati dall'ufficial…
Art. 39. I reggimenti, tanto se riuniti al deposito, quanto se disgiunti dal medesimo, sono amministrati dall'ufficiale superiore piu' elevato in grado, o piu' anziano, presente, dopo il comandante, esclusi gli ufficiali provenienti dal servizio di stato maggiore, in rotazione alle truppe.
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