Regio decreto 443/1927
Art. 328 — I cambiamenti di prezzo nella tariffa - se non e' diversamente disposto - hanno effetto dal primo giorno del …
Art. 328. I cambiamenti di prezzo nella tariffa - se non e' diversamente disposto - hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono ordinati. I cambiamenti nella sola nomenclatura, senza mutamento di categoria e di numero categorico, non danno luogo a variazioni nel carico, ma sono fatti per semplice rettifica in inchiostro rosso, in modo che rimanga leggibile l'indicazione della denominazione precedente. I cambiamenti di categoria e di numero categorico, se non danno luogo a variazioni nel valore, sono autorizzati dal gestore. In caso diverso si osservano le norme indicate nel primo comma dell'art. 33. I cambiamenti generali di prezzo di tariffa di un determinato gruppo di materiali, hanno effetto salvo che sia diversamente disposto, dall'inizio del nuovo esercizio. In questi casi il passaggio dal vecchio al nuovo esercizio e' fatto riportando le quantita' dei singoli materiali, che vanno ad assumere i nuovi prezzi. La corrispondenza a valore fra la chiusura del vecchio e l'apertura del nuovo conto giudiziale e' raggiunta, sul conto nuovo, portando la differenza a valore fra i due conti, in diminuzione nella parte che riguarda la vecchia gestione ed in aumento in quella relativa alla nuova, o viceversa.
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