Regio decreto 443/1927
Art. 327 — In tutti gli atti, i materiali debbono sempre essere designati colla precisa denominazione, numero categorico…
Art. 327. In tutti gli atti, i materiali debbono sempre essere designati colla precisa denominazione, numero categorico e valore indicati nei nomenclatori, senza aggiunte, abbreviature o modificazioni di sorta. Le unita' composte come, ad esempio: mobilio per corpi di guardia o per stanze da ufficiali, dotazioni di cancelleria per la mobilitazione, zaini di sanita', ecc., sono rappresentate colla loro denominazione senza specificare il contenuto. I materiali non compresi nel nomenclatore sono riportati al termine della categoria piu' affine, assegnando ad essi, in inchiostro rosso, un numero d'ordine progressivo per ogni categoria.
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