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Regio decreto 443/1927

Art. 32 — Per l'arma dei carabinieri Reali, le attribuzioni devolute dagli articoli precedenti ai comandanti di corpo e…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/32parte di Regio decreto 443/1927
Art. 32. Per l'arma dei carabinieri Reali, le attribuzioni devolute dagli articoli precedenti ai comandanti di corpo ed ai comandanti di distaccamento sono esercitate, in ogni caso, dal comandante di legione.

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