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Regio decreto 443/1927

Art. 31 — Presso i distaccamenti, gli obblighi superiormente stabiliti per i comandanti di corpo s'intendono deferiti a…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/31parte di Regio decreto 443/1927
Art. 31. Presso i distaccamenti, gli obblighi superiormente stabiliti per i comandanti di corpo s'intendono deferiti al comandante del distaccamento, e in questi casi la commissione, quando per l'entita' del danno debba essere costituita, puo' essere composta degli ufficiali presenti ancorche' non raggiungano il numero prescritto. Nei casi in cui la responsabilita' possa estendersi anche al comandante del distaccamento la commissione e' nominata dal comandante del corpo e presieduta dal comandante stesso o dall'ufficiale da lui designato, o, se il danno presunto non superi le lire duemila, l'accertamento e' fatto dal comandante del corpo o dall'ufficiale designato. Le relazioni, coi relativi documenti, sono dal comandante del corpo trasmesse, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata per l'ulteriore corso, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Anche se si tratta di riparti distaccati in altri corpi d'armata, i documenti sono dal comandante del corpo trasmessi, agli stessi effetti, al comando del corpo d'armata da cui esso dipende.

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