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Regio decreto 443/1927

Art. 293 — Le spese per la prima ferratura sono a carico dell'Amministrazione, e quindi s'intendono di sua proprieta' i …

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Art. 293. Le spese per la prima ferratura sono a carico dell'Amministrazione, e quindi s'intendono di sua proprieta' i ferri applicati ai quadrupedi. Il maniscalco deve provvedere alla manutenzione e rinnovazione della ferratura, per modo che questa sia sempre in buono stato di servizio.

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