Regio decreto 443/1927
Art. 292 — Nei corpi a cavallo, la ferratura dei quadrupedi e' affidata al maniscalco dello squadrone o della batteria
Art. 292. Nei corpi a cavallo, la ferratura dei quadrupedi e' affidata al maniscalco dello squadrone o della batteria. Nei reggimenti alpini la ferratura dei quadrupedi e' affidata al maniscalco del corpo.
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