Regio decreto 443/1927
Art. 285 — La provvista dei foraggi e della paglia da lettiera e' fatta a mezzo degli stabilimenti di sussistenza milita…
Art. 285. La provvista dei foraggi e della paglia da lettiera e' fatta a mezzo degli stabilimenti di sussistenza militari, di imprese territoriali, di fornitori locali, oppure mediante acquisti dal commercio eseguiti a cura del commissariato militare, o direttamente dai corpi, con le norme degli articoli 745 e seguenti. Alle spese per il servizio delle scuderie, per ferratura, manutenzione delle bardature, infermerie e altre spese in genere provvedono direttamente i corpi a carico dell'apposito capitolo. Tutte le spese inerenti al servizio dei quadrupedi debbono essere contenute entro i limiti stabiliti dal Ministero.
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