Regio decreto 443/1927
Art. 284 — L'acquisto dei quadrupedi e' fatto con le norme del Titolo II del Libro Quarto
Art. 284. L'acquisto dei quadrupedi e' fatto con le norme del Titolo II del Libro Quarto. Per l'amministrazione dei quadrupedi si osservano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo I del presente Libro.
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