Regio decreto 443/1927
Art. 281 — Nel caso che l'importo del danno sia stato ricuperato, la somma relativa e' versata in tesoreria direttamente…
Art. 281. Nel caso che l'importo del danno sia stato ricuperato, la somma relativa e' versata in tesoreria direttamente dal corpo, il quale rinvia poi la relativa quietanza al magazzino di casermaggio, per la giustificazione della corrispondente partita di scarico. Se, invece, si faccia luogo al provvedimento di cui all'articolo precedente, lo scarico e' fatto dal Ministero o dal comando del corpo d'armata, secondo l'ammontare del danno, giusta l'art. 30, e al versamento in tesoreria delle somme che siano state addebitate ai responsabili provvedono i corpi che eseguiscono le ritenute relative.
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