Regio decreto 443/1927
Art. 280 — Nel caso di deficienze o avarie nel materiale di casermaggio in consegna ai corpi e quando il danno non sia s…
Art. 280. Nel caso di deficienze o avarie nel materiale di casermaggio in consegna ai corpi e quando il danno non sia stato rifuso, si procede dai corpi stessi con le norme di cui al Titolo II del Libro Primo dandone partecipazione al consegnatario del magazzino di casermaggio.
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