Regio decreto 443/1927
Art. 269 — I materiali prelevati per i bisogni della truppa, e come sopra ripartiti fra le compagnie, sono dati in conse…
Art. 269. I materiali prelevati per i bisogni della truppa, e come sopra ripartiti fra le compagnie, sono dati in consegna ai rispettivi comandanti e a cura di questi sono descritti in appositi Quaderni trimestrali, sui quali si registrano i buoni di prelevamento e di restituzione all'atto stesso in cui avvengono le operazioni. Alla fine di ogni trimestre, chiuso il conto e stabilito il carico, si riportano le rimanenze sul quaderno del trimestre successivo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.