Regio decreto 443/1927
Art. 268 — Per rendere ragione dei vari movimenti che avvengono nei materiali di casermaggio presso il corpo, l'aiutante…
Art. 268. Per rendere ragione dei vari movimenti che avvengono nei materiali di casermaggio presso il corpo, l'aiutante maggiore in 1° tiene un apposito Registro diviso in due parti: una per dimostrare le operazioni di prelevamento e di restituzione tra corpo e magazzino, l'altra per tener conto delle robe che si distribuiscono alle compagnie o che queste restituiscono o che cedono ad altre compagnie.
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