Regio decreto 443/1927
Art. 262 — Anche agli uomini da avviarsi in licenza non inferiore a tre mesi ed ai sottufficiali promossi ufficiali o no…
Art. 262. Anche agli uomini da avviarsi in licenza non inferiore a tre mesi ed ai sottufficiali promossi ufficiali o nominati ad impiego civile sono ritirati gli oggetti di corredo e le altre robe secondo le norme stabilite pei congedandi. Nel ritiro delle robe ai convalescenti, si avvertira' di lasciar loro gli oggetti di corredo che dalle loro condizioni di salute siano richiesti, sostituendo gli oggetti ancora in buono stato d'uso con altri in meno buone condizioni.
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