Regio decreto 443/1927
Art. 261 — I comandanti di compagnia sono personalmente responsabili degli scambi di robe che avvenissero fra gli uomini…
Art. 261. I comandanti di compagnia sono personalmente responsabili degli scambi di robe che avvenissero fra gli uomini partenti in congedo e quelli che rimangono sotto le armi. Spetta al capo dell'ufficio d'amministrazione, od a chi ne fa le veci, invigilare che siano ripresi tutti gli oggetti che debbono essere ritirati, e che tutti gli oggetti ritirati siano restituiti al magazzino.
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