Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 20
Regio decreto 443/1927

Art. 20 — Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/20parte di Regio decreto 443/1927
Art. 20. Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o di altre disposizioni regolamentari, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera, e ne rispondono secondo la legge e il regolamento per la contabilita' generale dello Stato: a) il gestore; b) i componenti dell'ufficio d'amministrazione; c) i direttori delle infermerie; d) ogni altro ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, che abbia maneggio di danaro o di materiale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.