Regio decreto 443/1927
Art. 20 — Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o …
Art. 20. Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o di altre disposizioni regolamentari, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera, e ne rispondono secondo la legge e il regolamento per la contabilita' generale dello Stato: a) il gestore; b) i componenti dell'ufficio d'amministrazione; c) i direttori delle infermerie; d) ogni altro ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, che abbia maneggio di danaro o di materiale.
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