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Regio decreto 443/1927

Art. 19 — Le disposizioni riferentisi agli atti enumerati nei precedenti articoli debbono essere annotate, volta per vo…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/19parte di Regio decreto 443/1927
Art. 19. Le disposizioni riferentisi agli atti enumerati nei precedenti articoli debbono essere annotate, volta per volta, sul registro di cui all'articolo 4 con le norme ivi indicate.

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