Regio decreto 443/1927
Art. 197 — Al termine d'ogni trimestre, le dichiarazioni di esistenza cavalli rilasciate dagli ufficiali sono riepilogat…
Art. 197. Al termine d'ogni trimestre, le dichiarazioni di esistenza cavalli rilasciate dagli ufficiali sono riepilogate, per dimostrare l'importo delle razioni dovute, su apposito Specchio che e' allegato al rendiconto relativo al capitolo del foraggio.
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