Regio decreto 443/1927
Art. 196 — Quando gli ufficiali perdono un cavallo per vendita, per morte, per cessione o per qualsiasi altra causa, son…
Art. 196. Quando gli ufficiali perdono un cavallo per vendita, per morte, per cessione o per qualsiasi altra causa, sono parimenti tenuti a farne dichiarazione per iscritto al comandante del corpo, il quale provvede per la cancellazione del cavallo dal registro.
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