Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 184
Regio decreto 443/1927

Art. 184 — L'importo dei medicinali, del pane, dei viveri di riserva ed altre derrate, degli oggetti di vestiario e degl…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/184parte di Regio decreto 443/1927
Art. 184. L'importo dei medicinali, del pane, dei viveri di riserva ed altre derrate, degli oggetti di vestiario e degli altri materiali di cui sia autorizzata la cessione, deve, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 245, essere pagato all'atto del prelevamento, ed e' versato in tesoreria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 183 Art. 185 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.