Regio decreto 443/1927
Art. 183 — L'importo di biciclette, armi ed altri oggetti dell'Amministrazione ceduti a ufficiali e' pagato o versato in…
Art. 183. L'importo di biciclette, armi ed altri oggetti dell'Amministrazione ceduti a ufficiali e' pagato o versato in tesoreria dal corpo, prelevandolo dal fondo scorta, ed e' considerato come un'anticipazione di stipendio.
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