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Regio decreto 443/1927

Art. 17 — Spetta al comandante del corpo di provvedere: a) alla destinazione degli ufficiali alle funzioni di direttore…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/17parte di Regio decreto 443/1927
Art. 17. Spetta al comandante del corpo di provvedere: a) alla destinazione degli ufficiali alle funzioni di direttore dei conti, ufficiale pagatore, ufficiale di matricola, ufficiale di contabilita', consegnatario del materiale, quando non siano nominati dal Ministero o non sia diversamente disposto; b) alla custodia delle casse pel denaro ed alla sicurezza dei magazzini; c) alla regolazione del servizio delle mense dei sottufficiali e musicanti e del rancio dei caporali e soldati; d) alla esenzione degli uomini di truppa dal vitto in comune e alla concessione di razioni supplementari di pane, sentito il parere dell'ufficiale medico; e) alla musica; f) ad ogni altro atto che interessi la disciplina, l'educazione, l'istruzione o l'igiene della truppa. Gli atti di cui alle lettere a), b), e), ed, in quanto possa occorrere, alla lettera f) sono compiuti sentito il gestore.

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