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Regio decreto 443/1927

Art. 16 — Prima che sia dato corso ad un atto qualsiasi che importi inizio di liti giudiziarie, le quali impegnino o po…

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Art. 16. Prima che sia dato corso ad un atto qualsiasi che importi inizio di liti giudiziarie, le quali impegnino o possano impegnare gli interessi dell'amministrazione, e' obbligo del comandante di corpo di riferirne al comandante di corpo d'armata.

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