Regio decreto 443/1927
Art. 126 — Per le eccedenze di cassa che eventualmente si riscontrassero, quando non sia stato possibile riconoscerne le…
Art. 126. Per le eccedenze di cassa che eventualmente si riscontrassero, quando non sia stato possibile riconoscerne le cause e farne la liquidazione regolare, corre l'obbligo al gestore e al capo dell'ufficio di amministrazione di provvedere che delle somme eccedenti sia preso carico sul giornale di cassa con apposito ordine di riscossione e che ne venga disposto l'immediato versamento in tesoreria.
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