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Regio decreto 443/1927

Art. 125 — Se nel corso delle verificazioni vengano riscontrati nei conti di cassa soltanto irregolarita' o divari di pu…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/125parte di Regio decreto 443/1927
Art. 125. Se nel corso delle verificazioni vengano riscontrati nei conti di cassa soltanto irregolarita' o divari di pura forma, il gestore o il capo dell'ufficio di amministrazione, a seconda che si tratti della cassa di riserva o di quella corrente, fa tosto emendare gli errori od appianare le differenze riconosciute. Quando pero' si riscontrassero abusi, irregolarita' od infrazioni dolose alle vigenti prescrizioni, oppure deficienze nei fondi di cassa, l'ufficiale che ha fatto l'accertamento deve riferirne subito al comandante del corpo, il quale ne fa denuncia all'autorita' giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, e ne informa contemporaneamente, con particolareggiato rapporto, il comandante del corpo d'armata.

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