Regio decreto 443/1927
Art. 12 — Alle sostituzioni nelle altre cariche, in caso di assenza dei titolari, provvede il comandante del corpo, sal…
Art. 12. Alle sostituzioni nelle altre cariche, in caso di assenza dei titolari, provvede il comandante del corpo, salvo che dal presente regolamento sia diversamente disposto e salvo le incompatibilita' di cui all'articolo seguente.
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