Regio decreto 443/1927
Art. 11 — Quando il gestore debba assumere il comando del corpo, o quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica d…
Art. 11. Quando il gestore debba assumere il comando del corpo, o quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica di gestore viene assunta dall'ufficiale presente dello stesso suo ruolo che lo segue immediatamente in grado ed in anzianita'.
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