Regio decreto 443/1927
Art. 101 — I pagamenti fuori sede si effettuano esclusivamente con vaglia postali, o vaglia cambiari della Banca d'Itali…
Art. 101. I pagamenti fuori sede si effettuano esclusivamente con vaglia postali, o vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, a meno che il creditore non abbia richiesto esplicitamente, ed a suo rischio e pericolo, il pagamento mediante vaglia o titolo di credito di altra banca. Quando i pagamenti siano effettuati mediante vaglia o altro titolo cambiario, questo e' intestato al capo dell'ufficio d'amministrazione, e da esso girato al creditore e trasmesso quindi, con lettera raccomandata, al creditore stesso e dopo che il direttore dei conti abbia apposto sull'ordine di pagamento la data ed il numero del vaglia. In questi casi, e fino all'arrivo della regolare ricevuta del creditore, servono provvisoriamente come titolo giustificativo della operazione di cassa la richiesta del pagamento fatta dal creditore e la ricevuta della lettera raccomandata spedita.
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