Regio decreto 443/1927
Art. 100 — Le quietanze sono date sempre per la somma netta, col nome e cognome del creditore
Art. 100. Le quietanze sono date sempre per la somma netta, col nome e cognome del creditore. In caso che questi sia impedito o illetterato, la quietanza e' fatta con segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti dall'ufficiale pagatore, i quali debbono aggiungere al proprio nome e cognome la qualita' testimone quando nel titolo di spesa non sia stata premessa la dichiarazione che il segno di croce e' fatto alla presenza dei testimoni medesimi. Gli ufficiali pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilita', quietanze o ricevute stese su foglio a parte con le modalita' di cui all'art. 422 del regolamento per la contabilita' dello Stato. In fondo a tali quietanze deve, dopo la data, essere apposta la firma dell'ufficiale pagatore. Nei casi in cui l'impedimento dei creditori sia tale da rendere impossibile anche l'apposizione del segno di croce, occorre la produzione di legale procura ovvero la quietanza data per atto pubblico.
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