Regio decreto 374/1927
Art. 52 — La paglia spettante ad ogni uomo alloggiato dovra' sempre essere fresca, del peso di kg
Art. 52. La paglia spettante ad ogni uomo alloggiato dovra' sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3, dopo 15 giorni. Per ragioni igieniche puo' essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.
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