Regio decreto 374/1927
Art. 51 — Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati e' tenuto a fornire loro il lume ed il riscal…
Art. 51. Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati e' tenuto a fornire loro il lume ed il riscaldamento, secondo i climi e le stagioni, ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco. Un letto non puo' servire che ad una sola persona.
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