Regio decreto 374/1927
Art. 12 — Agli ufficiali ed assimilati i quali, per qualsiasi motivo, non abbiano usufruito dell'alloggio loro spettant…
Art. 12. Agli ufficiali ed assimilati i quali, per qualsiasi motivo, non abbiano usufruito dell'alloggio loro spettante, sara' pagato a carico del bilancio dello Stato, a titolo di esclusivo indennizzo, il compenso stesso che sarebbe spettato al Comune se avesse fornito l'alloggio. Rimane, pero', salvo ed impregiudicato il diritto dell'amministrazione militare a procedere verso i responsabili dell'omissione, del rifiuto, o dell'inadempimento del precetto d'alloggio, nei modi e termini di cui all'art. 8 delle disposizioni convertite nella legge 7 giugno 1923, n. 1310.
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